-Tutti i documenti provenienti dall’estero, PRIMA DI ESSERE TRADOTTI, devono essere:
Legalizzati con Apostille (per i paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja) o legalizzati presso la rappresentanza Consolare Italiana presente nel territorio straniero.
Per quale motivo?
Innanzitutto, perché altrimenti non sono validi. La legalizzazione certifica che tale documento è stato rilasciato e firmato da chi ha la autorità per farlo, garantendo al paese che lo riceve che è un documento ufficiale.
Secondo, perché permette al traduttore di aggiungere nella traduzione, la traduzione di tutti i timbri, ed in questo modo, non vi saranno parti mancanti che possano mettere a rischio la comprensione e la validità dello stesso.
-Adesso è possibile far tradurre il testo
Il traduttore svolge una traduzione fedele al testo originale e la assevera unendola ad esso. Si ottiene così una “Traduzione Asseverata" oppure "Giurata ”.
I documenti sono pronti per essere presentati alle autorità italiane.
In questo modo si possono far valere in Italia anche documenti notarili, titoli di studio, lauree e quant’altro.
-Servono i documenti Originali?
Sì, sempre. Molto raramente si accettano documenti fotocopiati. Per questo motivo ci sono alcune opzioni per non dovere richiedere diverse volte lo stesso documento:
Nel caso in cui ad esempio si faccia una traduzione asseverata di un documento fotocopiato, la traduzione è assolutamente valida, ma potrebbe essere messa in dubbio la validità del documento stesso.
Se si parla ad esempio di un atto di nascita, che per ipotesi volesse mantenere inalterato per poterlo anche usare nel paese che l’ha rilasciato, a questo punto, è possibile fare una copia conforme e unire la traduzione ad essa. La procedura previa di legalizzazione rimane invariata. La copia conforme può essere certificata nel comune di residenza dell’interessato.